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martedì 19 settembre 2023

Norme e Leggi

 Quale miglior modo per cominciare la Settimana Europea per la Mobilità sostenibile con la prospettiva di un'aggiornamento del Codice della Strada?

Anacronistici ed improvvidi tagli di fondi per infrastrutture cicloturistiche, inasprimento delle pene per ogni tipo di infrazione e inibizione all'uso del monopattino, uno dei mezzi alternativi all'auto.

Le norme sono strumenti per condividere e diffondere buone pratiche, logiche e razionali, utili e sperimentate. 

Le leggi sono strumenti ormai diventati di propaganda politica distaccate dalla realtà? Irrazionali, addirittura malvagi? Oppure sono dimostrazioni di profonda superficialità e incompetenza che conducono ad obblighi  dannosi?

Una legge fatta male o fatta per fare del male deve essere rispettata? oppure è più logico ignorarla?



Dobbiamo accettare tutto? Ritenere che sia giusto realizzare infrastrutture che privilegino un solo tipo di utenti? Che gli utenti che non si conformano non abbiano diritti?



giovedì 4 maggio 2023

La normativa per la gestione della mobilità

All'ora in cui si va o si esce da scuola o dal lavoro, il traffico è congestionato e le infrastrutture sembrano essere sottodimensionate.  Non bastano le carreggiate, le aree di parcheggio, la velocità si abbassa ed i tempi si allungano. Qual'è la causa? Le infrastrutture? Gli orari coincidenti? Oppure l'auto, il mezzo che abbiamo scelto o che siamo costretti ad usare per spostarci in città?
Ogni bicicletta, auto condivisa, biglietto del bus o del treno è un auto in meno in strada. Meno consumo di idrocarburi, meno produzione di gas di scarico, meno traffico per chi circola, meno tempo, meno costo, parcheggi disponibili.




il Mobility Manager ha la funzione di disincentivare l'uso dell'auto per gli spostamenti da casa verso il luogo di lavoro, indirizzando i viaggiatori verso modalità più sostenibili. Mezzi pubblici, bicicletta, 

Nella normativa europea, Mobility management è il termine inglese per gestire la mobilità, è requisito di legge se sono verificate alcune condizioni indicati dalla normativa vigente applicabile:

DL 19-05-2020, n. 34

Abbassa la soglia per la nomina del Mobility Manager. Obbligo applicabile per le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti dovranno: 

- Adozione di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro dei dipendenti il 31 dicembre di ogni anno. Lo scopo è ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato individuale, ma si intende l'automobile.

- Nomina del Mobility Manager. Promuovere la realizzazione di interventi per la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, Con interventi di mobilità sostenibile. 

Decreto 12-05-2021

Modalità attuative degli obblighi in materia di mobilità sostenibile, per ridurre strutturalmente e permanentemente l'impatto derivante dal traffico veicolare privato nelle aree metropolitane.

Viene ribadito che le imprese e le pubbliche amministrazioni devono redigere il PSCL

Il decreto fornisce chiarimenti sui seguenti aspetti:

- definizioni di mobility manager aziendale, mobility manager d'area e di PSCL.

- metodo di calcolo del numero di dipendenti per la verifica della soglia di 100 dipendenti.

- contenuti del PSCL ("Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro")

- obbligo di trasmissione del PSCL al comune entro 15 giorni dall'adozione

- nomina e compiti del mobility manager aziendale e d'area 

- requisiti del mobility manager: elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.

Scadenza In fase di prima applicazione, i PSCL devono essere adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, quindi entro il 23 novembre 2021.

Possibilità di nomina di un Mobility Manager e di adozione di un PSCL anche da parte di soggetti non obbligati.


Decreto 16-09-2022

Modifica il Decreto ministeriale 12 maggio 2021:

- I comuni individuano il Mobility Manager d'Area non solo tra il personale in ruolo del Comune, ma anche tra quello di una sua società partecipata o dell'agenzia della mobilità;

- Il Mobility Manager delle pubbliche amministrazioni, che svolge tale attività senza gettoni o compensi, avrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate e approvate dall'amministrazione;

- Società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento. 




mercoledì 17 novembre 2021

A quell'ora le strade sono così!

Non c'è sempre traffico! Succede solo in alcuni orari. A quell'ora le corsie non bastano, le rotonde non bastano, i semafori sono troppi... ? A quell'ora ci sono troppi marciapiedi, troppe corsie ciclabili, troppe isole di attraversamento, troppi limiti a 30km/h? 

Oppure, a quell'ora ci sono solo troppe macchine?

Le strade devono essere pagate e progettate per quell'orario? Nessuna altro uso della strada deve essere preso in considerazione? 

Come si fa a togliere qualche auto dalla strada? C'è qualcuno che può spostarsi in orari diversi, qualcuno con i mezzi pubblici, qualcun' altro potrebbe andare in bici o motorino. I Mobility Manager delle scuole, delle industrie e degli uffici, coordinati, potrebbero essere decisivi! 

Distribuire questo flusso critico in flussi sostenibili, agevolare le alternative alle auto,  renderebbe le attuali infrastrutture adeguate?



venerdì 8 novembre 2019

Sapere ed attrezzi della Cicloriparazione a Varese

Ciclofficina Ciclocittadina da FIABa
Via Rainoldi n° 14 int. 7
21100 Varese

lunedì   mercoledì  venerdì
17:00    16:00         11:30
21:00    19:00         14:30

"Almeno sino a fine dicembre, quindi, presso la nostra sede di via Rainoldi 14 sarà attiva la CICLOFFICINA, aperta a tutti i cittadini.
La Ciclofficina non solo svilupperà l’addestramento e la pratica della manutenzione ed autoriparazione delle biciclette, ma si occuperà anche di diffondere comportamenti corretti e sicuri nell’uso della bicicletta.
Occasionalmente, su richiesta del Comune, potrà anche supportare il personale comunale nella manutenzione delle bici condivise (Bike Sharing).
Gli orari di apertura della Ciclofficina, a cura del nostro socio Gigio Aliverti, si aggiungono a quelli di normale apertura della sede del martedì e del giovedì dalle 17,30 alle 19,00.

Nelle prossime settimane non perdete l’occasione di parlare di meccanica e manutenzione della bicicletta con Gigio, che potrà dare consigli e realizzare piccoli interventi con l’aiuto degli altri soci esperti della nostra associazione, ovvero Danilo, Daniele, Renzo.

Una collaborazione con il Comune di Varese nel progetto “Percorsi sostenibili IN COMUNE”, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” (DM 208/2016)."

Dopo l'esperienza di Cycl(h)ub sentivo proprio la mancanza e nostalgia di un luogo e persone dove trovare sapere ed attrezzi!

lunedì 19 settembre 2016

20 settembre 16, Ricognizione in bici, Politiche della mobilità.

Qualche considerazione prima della Ricognizione in bicicletta, con Sindaco ed Assessori.
La settimana passata c'è stato l'ennesimo incidente in strada, vittima una giovane ragazza, investita davanti ai suoi genitori. L'automobilista è scappato, certamente per paura, vigliaccheria.
La strada perfetta non esiste. Un compromesso fra l'uso che ne possono fare pedoni e biciclette e le esigenze del traffico automobilistico. Le regole da seguire e considerare nella realizzazione delle infrastrutture sono tante, nemmeno scontate. Spesso le si rispetta, ma non si ottiene sempre un risultato utile ed efficace.
Prendo uno snodo che faccio tutte le mattine.


Per arrivare alla Stazione Nord i progettisti avranno forse risolto il problema del traffico pedonale con i percorsi in verde e le strisce pedonali realizzate.
Come centinaia di studenti e pendolari, attraverso la strada più diretta, specialmente se devo prendere il treno, seguendo il percorso rosso. anche quando sono in bicicletta, Non saprei nemmeno che percorso seguire in bici, faccio prima a diventare pedone. Le auto sfrecciano, in entrambe le direzioni, anche se poi devono fermarsi ai semafori o in coda, tutto sembra dare la precedenza al traffico automobilistico!


Anche se non ci sono, se non si possono realizzare per qualche validissimo ragionamento tecnico burocratico, in questa zona mi piacerebbe ci fossero due brevi tratti di strisce pedonali. Magari qualche inibitore di velocità, un limite, oppure un bell'autovelox, delle strisce sonore o qualche altra diavoleria.


giovedì 8 settembre 2016

Codice della strada per ciclisti


Art.50 - Definizione di velocipede
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 metri di larghezza, i 3 metri di lunghezza e i 2,20 metri di altezza.

Art. 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di
pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

Art. 182. Circolazione dei
velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
[Art. 170, comma 5: [...] è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. ]
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (1)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 (2). La sanzione è da euro 41 a euro 168 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

(1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.), che si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge cit. 
(2) Per le violazioni del comma 9-bis la sanzione va da euro 24 a euro 97 (Decreto interministeriale 22 dicembre 2010, tabella II).

Art. 145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
OMISSIS
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

Art. 148. Il sorpasso
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

Art. 3. Definizioni stradali e ditraffico. 
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
OMISSIS
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali; (1).
OMISSIS
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
OMISSIS

Art. 39 Segnali verticali
In questo articolo non ci sono norme relative alle bici, presenti invece in uno degli articoli del regolamento del CDS relativo allo stesso articolo 39:

Art. 40 Segnali orizzontali
OMISSIS
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

Art 41 Segnali luminosi
OMISSIS
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

Art. 230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell’interno, dei trasporti e della navigazione e dell’ambiente, avvalendosi della collaborazione dell’Automobile club d’Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti. (1)
(1) Così modificato dall’art. 10, legge 19 ottobre 1998 n. 366, il quale inoltre stabilisce che i programmi di insegnamento sono adottati entro un anno dall’entrata in vigore della stessa legge.