Visualizzazione post con etichetta norme. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta norme. Mostra tutti i post

giovedì 4 maggio 2023

La normativa per la gestione della mobilità

All'ora in cui si va o si esce da scuola o dal lavoro, il traffico è congestionato e le infrastrutture sembrano essere sottodimensionate.  Non bastano le carreggiate, le aree di parcheggio, la velocità si abbassa ed i tempi si allungano. Qual'è la causa? Le infrastrutture? Gli orari coincidenti? Oppure l'auto, il mezzo che abbiamo scelto o che siamo costretti ad usare per spostarci in città?
Ogni bicicletta, auto condivisa, biglietto del bus o del treno è un auto in meno in strada. Meno consumo di idrocarburi, meno produzione di gas di scarico, meno traffico per chi circola, meno tempo, meno costo, parcheggi disponibili.




il Mobility Manager ha la funzione di disincentivare l'uso dell'auto per gli spostamenti da casa verso il luogo di lavoro, indirizzando i viaggiatori verso modalità più sostenibili. Mezzi pubblici, bicicletta, 

Nella normativa europea, Mobility management è il termine inglese per gestire la mobilità, è requisito di legge se sono verificate alcune condizioni indicati dalla normativa vigente applicabile:

DL 19-05-2020, n. 34

Abbassa la soglia per la nomina del Mobility Manager. Obbligo applicabile per le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti dovranno: 

- Adozione di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro dei dipendenti il 31 dicembre di ogni anno. Lo scopo è ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato individuale, ma si intende l'automobile.

- Nomina del Mobility Manager. Promuovere la realizzazione di interventi per la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, Con interventi di mobilità sostenibile. 

Decreto 12-05-2021

Modalità attuative degli obblighi in materia di mobilità sostenibile, per ridurre strutturalmente e permanentemente l'impatto derivante dal traffico veicolare privato nelle aree metropolitane.

Viene ribadito che le imprese e le pubbliche amministrazioni devono redigere il PSCL

Il decreto fornisce chiarimenti sui seguenti aspetti:

- definizioni di mobility manager aziendale, mobility manager d'area e di PSCL.

- metodo di calcolo del numero di dipendenti per la verifica della soglia di 100 dipendenti.

- contenuti del PSCL ("Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro")

- obbligo di trasmissione del PSCL al comune entro 15 giorni dall'adozione

- nomina e compiti del mobility manager aziendale e d'area 

- requisiti del mobility manager: elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.

Scadenza In fase di prima applicazione, i PSCL devono essere adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, quindi entro il 23 novembre 2021.

Possibilità di nomina di un Mobility Manager e di adozione di un PSCL anche da parte di soggetti non obbligati.


Decreto 16-09-2022

Modifica il Decreto ministeriale 12 maggio 2021:

- I comuni individuano il Mobility Manager d'Area non solo tra il personale in ruolo del Comune, ma anche tra quello di una sua società partecipata o dell'agenzia della mobilità;

- Il Mobility Manager delle pubbliche amministrazioni, che svolge tale attività senza gettoni o compensi, avrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate e approvate dall'amministrazione;

- Società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento. 




giovedì 2 febbraio 2023

Design Principles for Bicycle Parking... che terminano con il principio che annullano tutti i precedenti.

L'ultimo consiglio è "considera il contesto in cui stai pensando il parcheggio della bici". 
In Olanda ci sono di certo esigenze diverse dagli altri paesi. I parcheggi bici sono sconfinati, c'è il pericolo di non riuscire a ritrovare la propria bicicletta e molte bici sono delle "utilitarie".
In Italia, ma non solo, circolano meno biciclette, possono essere ferri vecchi o delle Superlusso ad alte prestazioni. I posti dove assicurarle sono rari e poco affidabili, per la forma o per la posizione.
Se ci si vuole cimentare nel definire dei principi è anche necessario pensare che ogni caso è a se e le regole potrebbero non valere più.
Il parcheggio perfetto è quello adatto alla situazione specifica.

martedì 13 settembre 2022

Il Viale Aguggiari, alberato, per le biciclette

 Accanto al autotrafficato tratto di viale Aguggiari, quello che costeggia il parco di villa Mylus, sul lato in salita, la ciclabile è separata dalla carreggiata automobilistica da una aiuola con alberi. È un tratto ciclopedonale, abbastanza frequentato dai pedoni che risalgono la strada, un po’ meno dai ciclisti. Il tessuto urbano di Varese è abbastanza disomogeneo. Senza esercizi commerciali, con un veloce e maleducato traffico di mezzi a motore, unisce il centro con quartieri residenziali con pochi servizi.

Fino a qualche giorno fa è stato così…


Ora è diventato così…







lunedì 1 ottobre 2018

I corridoi rossi

Il corridoio rosso che è comparso sulle strade di Varese, in particolare in via XXV aprile, non è una pista ciclabile. È il rifacimento di una parte delle carreggiate sempre molto trascurata.
Non particolarmente utile per il traffico degli autoveicoli, la soglia destra è molto critica per i ciclisti, asfalto sfrangiato, tombini, caditoie. Rifinire questa "terra di mezzo" con cura, è un aiuto per il ciclista, un invito ad occupare la strada più a destra, lasciando la sinistra libera alle auto.

Perché un asfalto rosso? Nelle situazioni più difficili, in cui il traffico si mescola e la segnaletica orizzontale non aiuta, il corridoio rosso: aiuta il ciclista a scegliere la traiettoria; allerta l'automobilista sulla traiettoria che il ciclista potrebbe occupare. La campitura rossa è stata usata anche per le "Case avanzate", aree in prossimità dei semafori davanti la linea di stop delle automobili.
Potrebbe essere usato in molte aree di critiche, come segnale di allerta, dove, applicando la normativa, non sarebbe possibile nessuna soluzione.

In via XXV Aprile la carenza di spazio della carreggiata non permette due ciclabili. Se consideriamo che non esiste una rete di percorsi sicuri ci si potrebbe accontentare anche solo di questa soluzione creativa.
Molto più efficace il limite di 30 km/h, costo zero ed effetto immediato (se fosse rispettato).

Sulla progettazione delle infrastrutture abbiamo molto da imparare. Avere strade più sicure, con la situazione delle strade e le abitudini di chi le percorre , è davvero impresa ardua
La normativa è citata in base alla convenienza; a volte è una risorsa, con soluzioni efficienti; a volte è un impedimento.

Nel manto stradale ci sono buche innocue per una automobile, molto pericolose per una bici, costretta a fare lo slalom in modo inatteso ed imprevedibile per un automobilista.
Con l'asfalto rosso hanno riempito tutte le asperità ed i danni sul bordo strada, dove sono concentrati poteziali rischi, come i tombimi e le caditoie.
Nella maggior parte della via XXV Aprile la carreggiata è rimasta come lo era pirma della costruzione della pista ciclabile.  I posti auto sporgevano di più ed erano appena 54. Nel tratto vicino alle scuole erano spesso tutti occupati, da chi lasciava l'auto per andare in centro. Nel tratto verso Piazzale Libertà ero più spesso vuoti.

giovedì 8 settembre 2016

Codice della strada per ciclisti


Art.50 - Definizione di velocipede
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 metri di larghezza, i 3 metri di lunghezza e i 2,20 metri di altezza.

Art. 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di
pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

Art. 182. Circolazione dei
velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
[Art. 170, comma 5: [...] è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. ]
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (1)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 (2). La sanzione è da euro 41 a euro 168 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

(1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.), che si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge cit. 
(2) Per le violazioni del comma 9-bis la sanzione va da euro 24 a euro 97 (Decreto interministeriale 22 dicembre 2010, tabella II).

Art. 145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
OMISSIS
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

Art. 148. Il sorpasso
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

Art. 3. Definizioni stradali e ditraffico. 
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
OMISSIS
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali; (1).
OMISSIS
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
OMISSIS

Art. 39 Segnali verticali
In questo articolo non ci sono norme relative alle bici, presenti invece in uno degli articoli del regolamento del CDS relativo allo stesso articolo 39:

Art. 40 Segnali orizzontali
OMISSIS
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

Art 41 Segnali luminosi
OMISSIS
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

Art. 230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell’interno, dei trasporti e della navigazione e dell’ambiente, avvalendosi della collaborazione dell’Automobile club d’Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti. (1)
(1) Così modificato dall’art. 10, legge 19 ottobre 1998 n. 366, il quale inoltre stabilisce che i programmi di insegnamento sono adottati entro un anno dall’entrata in vigore della stessa legge.

Regole e sanzioni per BCiclisti

Esiste un codice della strada, da rispettare e conoscere. Sono previste anche sanzioni per chi non rispetta le regole. I Carabinieri lo hanno ricordato su Facebook con questa immagine. Non ne conosco le fonti e non so quanto sia attendibile.
Su Bikeitalia si trova un articolo ed il link ad un documento sintetico. Non c'è una data di emissione ed aggiornamento, si tratta di poche pagine. Che vi piaccia o no quello che c'è scritto, è bene conoscere e agire consapevolmente.